Autorizzazione regionale per la caccia (Tesserino venatorio).
Per poter esercitare in Sardegna l'attività venatoria è necessario ottenere dal proprio comune di residenza l'Autorizzazione regionale all'esercizio della caccia, valida in tutto il territorio regionale (tesserino) e allegare al tesserino un nuovo foglio venatorio.
Requisiti
Aver compiuto il diciottesimo anno di età ed essere muniti della licenza di porto di fucile per uso caccia e di assicurazione per la responsabilità civile verso i terzi nel rispetto dei minimi previsti dalla legge;Costi
Il rilascio del tesserino da parte del Comune non comporta alcuna spesa.Normativa
Legge Regionale n.23 del 29 luglio 1998;
DADA n.30 del 23 luglio 2012
Documenti da presentare
Domanda di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio della caccia, alla quale si deve allegare la seguente documentazione:
- dichiarazione sostitutiva di certificazione e dell'atto di notorietà, in cui si autocertifica il luogo di residenza e si dichiara il possesso della licenza di porto di fucile per uso di caccia, allegando fotocopia del porto d'armi e della foglina
- fotocopia della polizza assicurativa in corso di validità
- originale della ricevuta di versamento di euro 25,00 sul conto corrente postale n. 60747748 intestato alla Tesoreria Regionale, con causale: autorizzazione annuale all'esercizio venatorio (indicare la stagione di riferimento).
- precedente autorizzazione regionale per l'esercizio della caccia: ultimo libretto venatorio.
Inoltre, ferma restando la validità dell'Autorizzazione Regionale di cui all'art. 46 della L.R. 23/98, il cacciatore è tenuto annualmente a:
- ritirare presso il Comune di residenza il foglio che dura per una sola stagione venatoria. I nostri uffici provvederanno a stampare il foglio in formato A3 fronte/retro e a consegnarlo al cacciatore, che ne fa richiesta, riempiendo preventivamente i campi obbligatori previsti e apponendo apposito timbro e firma
- consegnare al Comune di residenza, entro il 1 marzo di ogni anno, l'originale del foglio (cartaceo) debitamente compilato in tutte le sue parti
Incaricato
Ufficio di Polizia MunicipaleTempi interni
30 giorniTempi complessivi
30 giorniNote
In caso di mancata consegna, o anche d'incompleta trascrizione dei dati in tali schede, sarà applicata la sanzione di cui all'articolo 74, comma 5, della Legge Regionale 23/98.
In caso di deterioramento o smarrimento del foglio, il cacciatore, per ottenere il duplicato, dovrà rivolgersi al Comune di residenza, dimostrando di aver provveduto alla relativa denuncia all'autorità di Pubblica sicurezza o alla locale stazione dei carabinieri.
Il foglio del libretto venatorio è personale e non cedibile. Chiunque sia in possesso di più di un foglio è perseguibile ai sensi di legge.
Se il cacciatore ritira il foglio e non va a caccia è comunque obbligato a restituirlo al comune di residenza entro e non oltre il 1 marzo di ogni anno (barrando le due pagine del foglio con una riga diagonale)
Documenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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Domanda aut. Reg. Caccia | ![]() |
32 kb |
Dichiarazione conformità documenti | ![]() |
46 kb |
Strumenti di utilità
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