Assegno INPS di maternità
L'assegno di maternità è un beneficio economico riconosciuto dall'INPS, ai sensi dell'articolo 66 della legge n° 448/98 e successive modifiche e integrazioni, a madri disoccupate che non percepiscono già l'indennità di maternità dal datore di lavoro o dall'INPS.
La domanda e il calcolo dell'importo dell'assegno devono essere predisposte da un CAF e successivamente trasmessi all'ufficio di servizio sociale del Comune (entro sei mesi dalla data del parto) da parte della madre o dai soggetti indicati dalla normativa vigente.
La legge prevede che non si debbano superare determinati limiti di reddito I.S.E., stabiliti annualmente.
L'assegno è corrisposto per cinque mensilità e, se corrisposto per intero, per l'anno 2015 è pari complessivamente ad € 1.691,05.
L'ufficio di servizio sociale, ricevuta la domanda, provvede ad adottare gli atti necessari per il riconoscimento del beneficio e ad inoltrare telematicamente la domanda all'INPS.
Requisiti
- residenza in Italia; - realizzarsi di uno dei seguenti eventi: nascita di un bimbo, affidamento preadottivo, adozione di un minore.Costi
NessunoNormativa
Articolo 66 della legge n° 448/98 e successive modifiche e integrazioni
Documenti da presentare
Richiesta dell'assegno di maternità
Dichiarazione ISEE
Calcolo dell'importo dell'assegno
Termini per la presentazione
Entro sei mesi dalla nascita del figlio
Incaricato
Luisa SerraTempi complessivi
30 giorniDocumenti allegati
Titolo | Formato | Peso |
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MODULO DI RICHIESTA | ![]() |
54 kb |
Strumenti di utilità
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